OIC – Documento Interpretativo 9 (sospensione ammortamenti)

L’art. 60, comma 7-bis, del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, come modificato dalla Legge di conversione n. 126 del 13 ottobre 2020 (di seguito anche “DL Agosto”), ha introdotto la facoltà, in deroga alle disposizioni del Codice Civile, di non contabilizzare in tutto o in parte gli ammortamenti del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Tale possibilità è concessa, con riferimento all’esercizio in corso al 15 agosto 2020, ai soggetti titolari di reddito di impresa che adottano i principi contabili nazionali per la redazione del bilancio d’esercizio.

In data 14 aprile 2021, l’Organismo Italiano di Contabilità ha approvato il Documento Interpretativo n. 9 “Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”.

Il documento è liberamente fruibile sul sito dell’Organismo Italiano di Contabilità:

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/04/Documento-Interpretativo-9-sospensione-ammortamenti.pdf

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