Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 offre la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali dell’impresa e le partecipazioni di controllo. Tale rivalutazione può essere effettuata anche per singoli cespiti e può essere solo di natura civilistica o anche di natura fiscale, previo pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% dei maggiori valori iscritti.
Rientrano nello scope della presente disciplina i beni di impresa che erano già iscritti nel bilancio d’esercizio al 31/12/2019. La rivalutazione deve essere effettuata dopo aver contabilizzato anche gli ammortamenti 2020.
La rivalutazione non avrà effetti economici e sarà iscritta contro Patrimonio Netto in una specifica riserva da rivalutazione. Nel caso di rivalutazione fiscale, risulta in regime di sospensione di imposta e può essere affrancata ai fini della sua utilizzazione mediante il pagamento di una imposta sostituiva pari al 10%.
La nota integrativa deve fornire le informazioni sia nella sezione delle Immobilizzazioni immateriali, Immobilizzazioni materiali e Partecipazioni, sia nella sezione del patrimonio netto dell’impatto contabile della rivalutazione effettuata. In calce alla nota integrativa è inoltre opportuno riportare un dettaglio descrittivo dei beni oggetto di rivalutazione.
Sospensione degli ammortamenti
Nel bilancio d’esercizio 2020, a causa della pandemia da Covid 19 è consentito ridurre o sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La quota non contabilizzata nel 2020 verrà portata agli anni successivi, ove sia possibile allungare la vita utile del bene e la quota di ammortamento non imputata nel 2020 deve essere “coperta” dall’iscrizione di una riserva indisponibile.
Tale riserva deve essere mantenuta fino al completamento dell’ammortamento dei beni o fino alla dismissione degli stessi beni.
Disapplicazione della postergazione dei finanziamenti soci
Per i finanziamenti dei soci effettuati dal 9 aprile fino al 31 dicembre 2020, non si applicano le norme in tema di postergazione. Tali norme prevedono il divieto di restituzione del finanziamento al socio finanziatore se non successivamente alla soddisfacimento di tutti i debiti della società.
Deroga al principio della continuità aziendale
Il documento interpretativo dell’OIC nr. 8 chiarisce che:
“Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020”
Con l’obiettivo di evitare effetti eccessivamente negativi sulla valutazione del bilancio d’esercizio 2020, il documento chiarisce che è possibile basare le informazioni relative alla continuità aziendale individuate all’articolo 2427-bis anche sui risultati del bilancio precedente.
Permane l’obbligo di fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione tutte le informazioni, compresi i rischi e le incertezze causati dagli eventi e di fornire informativa circa la capacità dell’azienda di superare eventuali effetti negativi causati dalla pandemia.
Deroga alla gestione ordinaria delle perdite d’esercizio
Sempre a contrasto degli effetti negativi della pandemia è consentito all’assemblea dei soci, in alternativa alla riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento dello stesso, deliberare il rinvio di tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (approvazione bilancio 2025).
Le perdite subìte nel 2020 dovranno essere riportate in modo distinto nella Nota integrativa.